E’ possibile inviare osservazioni al documento posto in consultazione utilizzando apposito modulo , entro il15 marzo 2021 ore 24.00.
Anci segnala che l’ANAC, il 12 febbraio u.s., ha comunicato , sul proprio sito istituzionale, l’avvio della Consultazione inerente l’adozione delle Linee guida Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».
L’Autorità intende quindi, al termine della consultazione adottare tali linee guida – ai sensi dell’articolo 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 – al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’articolo 192 del codice Appalti in caso di affidamento diretto a società in house, agevolando comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, nonché sostenendo la diffusione di best-practice.
Le linee guida di cui trattasi non hanno carattere vincolante, ma prendono a riferimento la succitata disposizione normativa che prevede un obbligo di motivazione rafforzato da parte della stazione appaltante nonché un specifica procedura di valutazione comparativa circa valutazione sulla congruità dell’offerta dei soggetti in house, volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.
Come specificato nella Relazione illustrativa, le disposizioni del Codice vanno coordinate con le previsioni del decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, con l’articolo 4, che individua le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e con l’articolo 16 che reca la disciplina delle società in house.
In merito a ciò, dal combinato disposto delle due normative, l’ambito oggettivo di applicazione delle linee guida è circoscritto ai soli servizi, nonostante le società in house siano legittimate a svolgere anche altre attività, quali la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, l’autoproduzione di beni.
Nel merito l’ANAC prevede che la stazione appaltante accerta che i servizi da affidare siano presenti sul mercato oppure che potrebbero essere presenti a seguito di azioni organizzative da parte dei soggetti rogatori. L’accertamento è effettuato con modalità congrue e proporzionate rispetto al valore dell’affidamento. Per affidamenti particolarmente rilevanti in termini di valore economico o di durata, la stazione appaltante può affidarsi a consultazioni preliminari di mercato oppure ricorrere all’ausilio di una struttura di supporto al RUP oppure di esperti interni o esterni. Per la valutazione di congruità economica l’Autorità ipotizza che, quale riferimento, la stazione appaltante possa prendere in considerazione i prezzi di riferimento elaborati dall’ANAC, i prezzi delle convenzioni Consip, gli elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultanti da gare bandite per l’affidamento di servizi identici o analoghi oppure il costo del servizio determinato tenendo conto di tutti i costi necessari alla produzione (costi del personale, delle materie prime, degli ammortamenti, costi generali imputabili per quota). Nel caso in cui si prendano a riferimento i prezzi posti a base di gara, si tiene conto dei ribassi medi offerti dai concorrenti.
Inoltre è previsto che la stazione appaltante dia atto, nella motivazione dell’affidamento, dei benefici per la collettività conseguibili mediante l’affidamento diretto alla società in house, operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato, con una valutazione rispetto ad alcuni obiettivi che l’ANAC specifica nel documento posto in consultazione.
Importante evidenziare che l’Autorità ritiene che l’assenza di motivazione oppure una motivazione insufficiente in ordine al mancato ricorso al mercato non incidano sul mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni che operano affidamenti in house di cui all’articolo 192, comma 1, del codice, in quanto tale iscrizione è subordinata al possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici.
E’ possibile inviare osservazioni al documento posto in consultazione utilizzando il modulo entro il giorno 15 marzo 2021 alle ore 24.00.
Per completezza si riporta il link al comunicato ANAC