La sezione Autonomie della Corte dei Conti, a seguito di richiesta formulata dall’Anci, con Delibera 11/2023, si è espressa ritenendo che la riduzione del 10% delle indennità non si applica più a quelle nuove fissate dalla legge 234/21. Si utilizza solo per definire la base di calcolo delle vecchie indennità dalle quali partire per calcolare il contributo statale. «Il carattere strutturale della riduzione – aggiunge la Corte – di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022».
L’Anci, attraverso il suo presidente Antonio Decaro, aveva avanzato richiesta di chiarimento interpretativo concernente la corretta attuazione della disciplina relativa alla nuova indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. In particolare aveva chiesto “se la decurtazione del 10% prevista dalla legge n. 266 del 2005 si ritenga applicabile anche ai nuovi importi a regime nella misura integrale fissata o, diversamente – come parrebbe ormai in linea con l’articolo 1, commi 583 – 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – conservi il suo “carattere strutturale” solo i fini del calcolo del differenziale tra le previgenti indennità e quelle a regime del 2024, opzionalmente dal 2022”.
25 Luglio 2023
Antonio Branca