Messa in efficienza opere idrauliche: Regolamento finanziamento progettazioni

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13 Giugno 2024

La graduatoria delle progettazioni da finanziare spetta a ciascuna regione sentite le ANCI e le UPI regionali. Sono ammesse le progettazioni relative ad interventi esclusivamente pubblici 

Si segnala che sulla GU di martedì 11 giugno 2024 è stato pubblicato il DPCM  28 marzo 2024 , n. 77, recante “Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, pubblicato sul quale l’ANCI aveva espresso intesa in sede di Conferenza Unificata.
Il Dpcm regola il funzionamento e i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Casa Italia, destinato al finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, che ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Il fondo risponde alla necessità di finanziare la progettazione di interventi per il  recupero della funzionalità del reticolato idrico, quali misure di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, per il riparto delle risorse fra le regioni si è quindi fatto riferimento agli indicatori di cui al DPCM 5 dicembre 2016.

Sono ammesse le progettazioni relative ad interventi esclusivamente pubblici e i criteri di priorità indirizzano le risorse verso le aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive,  Nell’ambito delle progettazioni è ammessa al finanziamento la redazione del progetto esecutivo compresa l’elaborazione dei livelli di progettazione.
La graduatoria delle progettazioni da finanziare spetta a ciascuna regione sentite le ANCI e le UPI regionali. L’art. 5 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predisponga un elenco delle progettazioni e le inserisca in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorità indicati all’allegato 2.
L’attuazione degli interventi di progettazione spetta ai Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. È stato previsto un meccanismo di revoca qualora non sia rispettato il termine di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e quello di approvazione del progetto esecutivo  e le somme sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della finalità originaria prevista dalla norma.

TAG ambiente, Comuni, Infrastrutture, Opere pubbliche
Antonio Branca