I Comuni nel 2024 dovranno compilare una scheda di monitoraggio e rendicontazione per i contributi ricevuti nel 2023 ai soli fini della definizione degli obiettivi di servizio. Così sarà possibile definire obiettivi e risorse necessarie per gli Enti Territoriali impegnati a fornire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità sulla base delle reali necessità dei territori. Non vi sarà alcun monitoraggio su risorse ricevute nel 2022.
Anci informa che nella seduta di Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 26 luglio 2023 è stata data intesa allo schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, con il relativo elenco dei comuni e gli importi spettanti, recante i criteri di riparto dei 100 milioni, in favore dei Comuni del Fondo per l’assistenza all’autonomia e della comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2023. Il decreto è soggetto al controllo della Corte dei Conti e della pubblicazione ne sarà dato Avviso in Gazzetta ufficiale.
Una novità introdotta con il decreto riguarda il monitoraggio, infatti i Comuni dovranno compilare nel 2024 una scheda di monitoraggio e rendicontazione relativa ai contributi ricevuti nel 2023 ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio. In questo modo sarà possibile arrivare a definire gli obiettivi e le relative risorse necessarie per gli Enti Territoriali impegnati a fornire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità sulla base delle reali necessità dei territori. Non vi sarà invece alcun monitoraggio sulle risorse ricevute nel 2022.
Anci ha condiviso in sede tecnica l’importante novità che, in caso di mancata compilazione delle schede di rendicontazione e di monitoraggio nel termine assegnato, coerentemente con la recente espressione della Corte Costituzionale il Governo non ricorra a misure economiche penalizzanti per gli Enti e per gli utenti, bensì si riserva di attivare il potere sostitutivo di compilazione delle schede, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.