In caso di violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 22, c.3, del DLgs n. 114 del 1998, per le quali è competente il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Anci informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un primo insieme di risposte a quesiti (FAQ) sui profili applicativi delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, di cui all’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento direttiva (UE) 2019/2161.
Si ricorda che in caso di violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 22, c.3, del DLgs n. 114 del 1998, per le quali è competente il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Relativamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di annunci di riduzioni di prezzo, il Dlgs n. 26/2023 ha previsto che le stesse si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e dunque dal 1 luglio 2023.
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