Pubblichiamo la delibera Anac n. 432 del 20 settembre relativa all’uso del partenariato pubblico-privato (PPP) nella gestione dei fondi del Pnrr che esclude dal limite del 49% i fondi del Pnrr, in molti casi a fondo perduto.
Si tratta di una riduzione di vincoli molto importante decisa dall’Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr, condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.
Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.
In generale quindi la delibera prevede che i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR – se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione – possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants).
Il principio a cui fa riferimento la delibera
Nella delibera l’Anac richiama sia il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), sia il codice dei contratti pubblici italiano. Ebbene, il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Inoltre lo stesso Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee.
Se si distinguono risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac precisa che l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.
Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti.