La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all’art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un regime di prescrizione biennale – c.d. “prescrizione breve” – per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi (oltre che per i settori dell’elettricità e del gas), modificato poi dal comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
La norma, come modificata, dispone per il servizio idrico, che dal 1° gennaio 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, possono “in ogni caso” eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.
La novità, introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019), è stata integrata da ARERA nel quadro regolatorio complessivo, adeguando l’informativa ai clienti e agli utenti che venditori e gestori devono inserire all’interno delle fatture, anche in caso di procedure di messa in mora collegate, nonché in caso di risposta ai reclami scritti dei clienti e degli utenti in merito.
Prima della novità normativa introdotta dalla richiamata Legge di bilancio 2020, la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni veniva esclusa nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un’accertata responsabilità dell’utente.
Nello specifico, inoltre, l’ARERA con la Delibera 186/2020/R/IDR prima e, successivamente, con la Delibera 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021, ha disposto che:
- nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale standard da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione;
- nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.
La ratio del quadro regolatorio su richiamato risiede è volta ad arginare il fenomeno dei maxi-conguagli, che porterebbe a traslare sugli utenti le conseguenze di un comportamento potenzialmente dilatorio o comunque intempestivo dei gestori nel processo di fatturazione dei consumi.
La normativa attiene tutte le gestioni del servizio idrico, fra cui ricadono anche quelle in economia effettuate dai Comuni.
In merito a ciò, si rappresenta che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha avviato una serie di istruttorie rispetto alle segnalazioni pervenute che in alcuni casi sono sfociati in forti sanzioni (società di gestione), in altri con l’approvazione di alcuni impegni del gestore (amministrazione comunale) a rimuovere i possibili profili di criticità nei confronti degli utenti, adempiendo agli obblighi di chiarezza e trasparenza nella fatturazione dei consumi idrici.
La presente informativa è volta quindi a sensibilizzare, anche le gestioni comunali del servizio idrico, nell’ottemperare alle prescrizioni indicate dalle succitate normative nonché a promuovere il ruolo e l’importanza dell’istituto della prescrizione breve. Ciò, soprattutto, al fine di scongiurare il rischio di possibili infrazioni rilevabili dall’AGCM, che potrebbero portare a sanzioni, anche elevate che, per le gestioni comunali in economia, si tradurrebbero in gravi ripercussioni per il bilancio degli enti locali stessi.
Photo by Steve Johnson from Pexels: https://www.pexels.com/photo/stainless-faucet-861414/