Pubblichiamo il parere del Dipartimento della Funzione pubblica – UOLP, avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di aspettativa.
La questione interpretativa affrontata dal DFP concerne la vigente formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui “per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”, risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 90/2014, che ha disposto il superamento del precedente regime che prevedeva invece la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente che avesse assunto l’incarico a contratto presso altre amministrazioni.
In particolare, il parere chiarisce che la disposizione in questione non configura un diritto soggettivo del dipendente ad ottenere l’aspettativa, e che nel dare applicazione alla disposizione in questione, gli Enti non è preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l’impossibilità dell’accoglimento della richiesta di aspettativa nell’ottica del perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento dell’amministrazione.
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