Servizio Idrico Integrato: La delibera Arera che avvia il procedimento per la determinazione delle tariffe d’ufficio

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19 Dicembre 2020

Con la delibera 555/2020 del 15 dicembre 2020, l’Autorità avvia il procedimento per la determinazione d’ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle distinte casistiche indicate nella deliberazione 580/2019/R/IDR (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, per gli anni 2020-2023). Nello specifico le tariffe d’ufficio saranno predisposte se:

  1. a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità;
  2. b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
  3. c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
  4. d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (J) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
    Ricordiamo che in tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’ARERA.
    Nel provvedimento di avvio della determinazione d’ufficio della tariffe, è conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, di procedere alla diffida dei gestori che ricadono nelle succitate casistiche nonché per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate. Ciò deve essere fatto però anche tenendo conto di quanto previsto dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/00 relativo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
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Antonio Branca